Comunicato stampa
Codice deontologico ragionieri, approvate modifiche al
codice del dicembre 2006
Roma 11
settembre 2007 - Il Consiglio
Nazionale dei Ragionieri ha approvato alcune modifiche al codice deontologico
vigente. Ciò in base alle riflessioni compiute a seguito dell’audizione dello
scorso aprile presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui servizi professionali avviata dalla
stessa Autorità al fine di verificare l’adeguamento dei codici deontologici ai
principi di concorrenza contenuti nella legge Bersani.
Le modifiche apportate tengono conto delle
osservazioni espresse dall’Antitrust in particolare in tema di pubblicità e
onorari (artt. 10, 11, 13 e 15). L’art. 10 del codice è stato integrato con
l’espressa indicazione di tutti i contenuti che possono costituire oggetto di
pubblicità secondo quanto testualmente previsto dall’art. 2 della legge Bersani
(titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto,
compensi e costi complessivi delle prestazioni). Al fine poi di
rendere ancor più efficace il ricorso allo strumento pubblicitario sono stati
eliminati i divieti di esprimere opinioni sulla qualità dei servizi offerti, di
evidenziare pratiche andate a buon fine e dati riguardanti i clienti e terze
persone. Con riguardo ai clienti, in particolare, è stata prevista la
possibilità di renderne noti i nomi, ma solo previo loro consenso. Per ciò che
infine attiene agli onorari, al fine di mettere in evidenza la non obbligatorietà
della tariffa minima, le espressioni contenenti un rinvio, più o meno diretto,
alla tariffa professionale sono state sostituite con il termine “compensi”. Per
la stessa ragione e per ribadire la preminenza del principio consensualistico
nella determinazione dei compensi, è stato eliminato il rinvio alla tariffa
contenuto nell’articolo
Il codice approvato nel dicembre 2006 aveva confermato,
approfondendoli, gli orientamenti già da tempo assunti dall’organismo nazionale
di categoria in tema di pubblicità e tariffe. Con riferimento a quest’ultime,
già a partire dal 2001 il Consiglio Nazionale aveva ribadito che, in sede di
determinazione pattizia, il compenso potesse essere determinato anche in misura
inferiore al minimo tariffario. Il divieto di pubblicità, poi, era stato già
superato con il codice del 1999 con il quale si era consentito al
professionista e alle società o associazioni di professionisti, di rendere note al
pubblico le aree delle proprie competenze. Il codice del dicembre scorso, dopo
aver ribadito il carattere informativo della pubblicità e la possibilità che
essa venga attuata con ogni mezzo, senza particolari limitazioni, specificava
anche i contenuti che il messaggio pubblicitario può assumere e
prevedeva l’utilizzo di internet a scopi pubblicitari in linea con quanto
previsto dal d.lgs 70/2003 sul commercio elettronico.