Comunicato stampa

 

Codice deontologico ragionieri, approvate modifiche al codice del dicembre 2006

 

Roma 11 settembre 2007 - Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri ha approvato alcune modifiche al codice deontologico vigente. Ciò in base alle riflessioni compiute a seguito dell’audizione dello scorso aprile presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui servizi professionali avviata dalla stessa Autorità al fine di verificare l’adeguamento dei codici deontologici ai principi di concorrenza contenuti nella legge Bersani.

Le modifiche apportate tengono conto delle osservazioni espresse dall’Antitrust in particolare in tema di pubblicità e onorari (artt. 10, 11, 13 e 15). L’art. 10 del codice è stato integrato con l’espressa indicazione di tutti i contenuti che possono costituire oggetto di pubblicità secondo quanto testualmente previsto dall’art. 2 della legge Bersani (titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, compensi e costi complessivi delle prestazioni). Al fine poi di rendere ancor più efficace il ricorso allo strumento pubblicitario sono stati eliminati i divieti di esprimere opinioni sulla qualità dei servizi offerti, di evidenziare pratiche andate a buon fine e dati riguardanti i clienti e terze persone. Con riguardo ai clienti, in particolare, è stata prevista la possibilità di renderne noti i nomi, ma solo previo loro consenso. Per ciò che infine attiene agli onorari, al fine di mettere in evidenza la non obbligatorietà della tariffa minima, le espressioni contenenti un rinvio, più o meno diretto, alla tariffa professionale sono state sostituite con il termine “compensi”. Per la stessa ragione e per ribadire la preminenza del principio consensualistico nella determinazione dei compensi, è stato eliminato il rinvio alla tariffa contenuto nell’articolo 15 in tema di onorari come pure l’indicazione dei criteri per la loro determinazione seppure essi erano stati forniti come semplici principi guida.

Il codice approvato nel dicembre 2006 aveva confermato, approfondendoli, gli orientamenti già da tempo assunti dall’organismo nazionale di categoria in tema di pubblicità e tariffe. Con riferimento a quest’ultime, già a partire dal 2001 il Consiglio Nazionale aveva ribadito che, in sede di determinazione pattizia, il compenso potesse essere determinato anche in misura inferiore al minimo tariffario. Il divieto di pubblicità, poi, era stato già superato con il codice del 1999 con il quale si era consentito al professionista e alle società o associazioni di professionisti, di rendere note al pubblico le aree delle proprie competenze. Il codice del dicembre scorso, dopo aver ribadito il carattere informativo della pubblicità e la possibilità che essa venga attuata con ogni mezzo, senza particolari limitazioni, specificava anche i contenuti che il messaggio pubblicitario può assumere e prevedeva l’utilizzo di internet a scopi pubblicitari in linea con quanto previsto dal d.lgs 70/2003 sul commercio elettronico.