COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Principi di revisione. Approvati dalla Commissione Paritetica Dottori Commercialisti – Ragionieri e adottati dalla Consob i documenti n. 200, 240, 300, 315, 330, 500 e 520.

 

Roma, 11 dicembre 2006 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei Ragionieri hanno approvato, rispettivamente nelle sedute del 7 e 28 novembre e del 18 ottobre e 29 novembre 2006, i seguenti principi di revisione:

-          documento 200 “Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio”; 

-          documento 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”;

-          documento 300 “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”;

-          documento 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi”;

-          documento 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”.

-          documento 500 “Gli elementi probativi della revisione”;

-          documento 520 “Le procedure di analisi comparativa”.

La Consob ha stabilito che le società di revisione iscritte nell’albo speciale, nonché le società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili che svolgono attività di revisione ai sensi dell’art. 116, ultimo comma, del TUF, adottino i suddetti principi nei lavori di revisione contabile sui bilanci d’esercizio e consolidato che si chiuderanno a partire dal 31 dicembre 2006.

Per effetto dell’adozione di tali documenti si intendono abrogati i seguenti principi di revisione:

-          documento 310 “La conoscenza dell’attività del cliente”;

-          documento 400 “La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno”;

-          documento 401 “La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi”.

Parimenti, si intendono sostituiti da quelli di nuova emanazione i seguenti documenti attualmente in vigore:

-          documento 200 “Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio”;

-          documento 300 “Pianificazione”;

-          documento 500 “Gli elementi probativi della revisione”;

-          documento 520 “Le procedure di analisi comparativa”.

I nuovi principi, elaborati dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione in collaborazione con la Consob, introducono anche in Italia l’approccio di revisione incentrato sulla valutazione del rischio (c.d. audit risk model).

Tale nuovo approccio implica che il revisore svolga procedure di revisione dirette ad acquisire un livello di comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio ed a stabilire la natura, l’estensione e la tempistica delle procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati.

Particolare enfasi è quindi posta nella valutazione del rischio che diventa l’essenza della revisione contabile, la quale deve pertanto essere strutturata in funzione dei rischi identificati e valutati.

L’audit risk model è stato introdotto dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell’IFAC (la Federazione internazionale degli esperti contabili), con efficacia a partire dai bilanci chiusi nel dicembre 2005, con la pubblicazione dei nuovi ISA (i principi di revisione internazionali) n. 315, 330 e 500, nonché degli emendamenti all’ISA 200.

L’entrata in vigore di questi quattro nuovi documenti (denominati Audit Risk Standards) ha generato una serie di modifiche ed emendamenti (c.d. conforming changes) che hanno interessato anche altri principi ISA.

Dopo l’introduzione dell’audit risk model, lo IAASB ha proseguito nell’attività di rinnovamento del corpo di principi di revisione internazionali al fine di innalzare complessivamente il livello di qualità della revisione contabile.

In considerazione di ciò, proseguirà l’opera di introduzione a livello nazionale dei principi di revisione che saranno emanati dallo IAASB.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, con delibere adottate rispettivamente il 17 e 18 ottobre 2006, hanno, altresì, fornito indicazioni in merito alle modalità applicative del principio di revisione 600 “L’utilizzo del lavoro di altri revisori”, già adottato nel luglio 2003 e raccomandato dalla Consob con delibera n. 14186 del 30 luglio 2003, nei casi di incarichi di revisione regolati dall’art. 165, comma 1) bis, del TUF.

In tali incarichi, relativi alle revisioni contabili dei gruppi, tenuto conto che la società incaricata della revisione della capogruppo è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo, devono essere seguite le procedure di revisione di cui alla lettera A del suddetto principio, previste in caso di assunzione di responsabilità del lavoro svolto da altri revisori.

La citata delibera Consob adotta, altresì, tali modalità applicative.

 

Testo diffuso da:

Fabio Pisani, Ufficio stampa Consiglio nazionale Dottori commercialisti, 337.754909

Mauro Parracino, Ufficio stampa Consiglio nazionale Ragionieri commercialisti, 334.3837514