COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Direttiva qualifiche
Ragionieri e Dottori
commercialisti:
“Nuovo testo peggiore
del precedente”
Permane la grave confusione tra Ordini
e Associazioni
Sempre più lontano dal dettato
comunitario
Roma, 25 luglio 2007 - “Il testo emendato del decreto legislativo relativo
alle qualifiche professionali, il cui contenuto è stato anticipato oggi da un
organo di stampa, è se possibile peggiore del precedente. Da un lato rischia di
accrescere ulteriormente la confusione fra Ordini e Associazioni. Dall’altro
sembra discostarsi ancor di più dal dettato comunitario. Resta forte la
sensazione che si voglia usare questo testo per avviare surrettiziamente un
processo di riconoscimento delle Associazioni. Ci auguriamo vivamente che il
Consiglio dei ministri non avalli questa operazione. In ogni caso, ad essa ci
opporremmo con ogni mezzo”.
E’
quanto affermano in una nota congiunta i presidenti del Consiglio nazionale dei
ragionieri,
Secondo
Santorelli e Tamborrino anche il nuovo testo, come la bozza precedente, tende
ad equiparare, di fatto, Ordini e Associazioni. I due presidenti sostengono che
“seppur l’art. 25 della bozza di decreto legislativo non preveda più
l’istituzione dell’elenco, presso
“Entrando
nello specifico della professione contabile – proseguono Santorelli e Tamborrino
- nel nuovo testo nulla sembra escludere
che nella definizione delle piattaforme delle professioni contabili possano
essere sentiti tanto il futuro Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, quanto le associazioni non riconosciute. Il comma 3
dell’art. 25 infatti si preoccupa di definire solo i criteri per la valutazione
della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni, senza
preoccuparsi di escludere quelle Associazioni che potrebbero sovrapporsi agli Ordini”.
Ragionieri
e dottori commercialisti criticano poi la nuova formulazione del disegno di
legge anche laddove, discostandosi dal dettato dell’art. 15, comma 2 della
direttiva comunitaria, ridimensiona il ruolo degli ordini e dei collegi, che
non potranno più concorrere direttamente alla stesura delle piattaforme comuni,
ma avranno un ruolo solo consultivo.
Il
nuovo comma 2 dell’art. 25 della bozza di decreto legislativo, opera una
distinzione fra il caso in cui le piattaforme comunioni siano elaborate “da
altri Stati membri”, ed il caso in cui “a livello europeo deve essere espressa
la posizione italiana in materia di piattaforme comune”.
“Questa
distinzione”, affermano Santorelli e Tamborrino, “è scorretta sul piano
giuridico considerato che, ai sensi dell’art. 15, par. 1 della direttiva, le
piattaforme sono elaborate congiuntamente da “almeno 2/3 degli Stati membri,
inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano