Comunicato stampa
congiunto.
Fallimentare: dottori
commercialisti e ragionieri si alleano con sindacati, consumatori, artigiani,
commerciati per modificare il provvedimento.
Roma,
28 febbraio 2007. Una alleanza forte che, per la prima volta, vede riuniti
attorno allo stesso tavolo, da un lato il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti insieme al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e, dall’altro
Confartigianato, CGIL, CISL, Confcommercio e Adiconsum. Obiettivo, quello di
presentare al Governo una serie di modifiche alla nuova normativa sul diritto
fallimentare definita dal decreto legislativo n. 5/2006. Invitata ad aderite a
questi incontri anche l’Associazione Nazionale Magistrati, mentre sono in corso
contatti anche con altre associazioni interessate alle problematiche del nuovo
diritto concorsuale affinché aderiscano all’iniziativa di confrontarsi
all’interno di un tavolo tecnico di alto livello.
“Dai
lavori che si concluderanno in tempi brevissimi – spiegano Francesco Serao,
consigliere nazionale dei dottori commercialisti e Francesco Distefano,
vicepresidente del consiglio nazionale dei ragionieri - emergeranno
osservazioni volte unicamente a rendere le procedure concorsuali più
efficienti, più garantite, più chiare. Il tutto nel rispetto della filosofia di
fondo della riforma fallimentare che viene ampiamente condivisa, ma con una particolare attenzione anche a
temi trascurati fino ad oggi.”
“Le
parti sociali ed i professionisti economici, mai ascoltati nel lungo iter di
approvazione della riforma, - spiegano ancora Serao e Distefano - attraverso il
loro contributo, non potranno che arricchire il dibattito in corso ed avranno
l’occasione di evidenziare le non trascurabili ricadute che la nuova disciplina
sta avendo non soltanto sul mondo delle società, delle banche e degli
imprenditori, ma anche sui lavoratori, sui consumatori e, più in generale, sui
cittadini italiani.”
In
particolare le proposte di modifica del decreto legislativo 5/2006 riguardano
l’articolo 1 dove si propone, da un lato, l’abbassamento delle soglie fissate e
attualmente in vigore, dall’altro lato l’individuazione di un criterio di
matrice aziendalistica che riesca a chiarire l’ambiguità della formulazione
“hanno effettuato investimenti” attualmente prevista nella lett. a) della norma
in oggetto. Si propone, inoltre, l’introduzione di un requisito dimensionale
relativo a personale impiegato e la specificazione che tutte le s.p.a. non
vengano considerate piccoli imprenditori ai fini del fallimento. Infine si
auspica, a fronte di diverse interpretazioni emerse nella prassi dei tribunali,
l’esplicita previsione dell’inapplicabilità dell’art. 2083 c.c. come criterio
sussidiario.
All’articolo
25 viene proposto che il giudice delegato nomini e /o revochi avvocati, arbitri
e altri ausiliari del curatore da egli stesso proposti, al fine di evitare che
lo stesso curatore possa essere revocato a causa dell’inadempimento di questi
soggetti; all’articolo 28 si chiede in via principale l’abrogazione della lett.
c) della norma in esame. In subordine si propone di limitare la possibilità di
assunzione dell’incarico solamente a quanti abbiano svolto attività di
amministrazione nell’ambito di società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325 bis c.c.
All’articolo
37 bis in merito alla sostituzione del curatore da parte del comitato dei
creditori, si auspica che la sostituzione medesima possa essere effettuata
solamente dal tribunale (organo cui spetta la nomina del medesimo) su proposta
di una maggioranza qualificata di creditori.
Infine,
relativamente agli articoli 142 e 144, relativamente all’esdebitazione, si
propone di estendere il beneficio anche ai coobligati, ai fideiussori e agli
obbligati in via di regresso del debitore purché siano persone fisiche.