Nuovo codice deontologico dei Ragionieri

Santorelli: “Risposta all’Antitrust. Ora un confronto sulla riforma degli Ordini”

 

Il consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ha ufficializzato ieri il nuovo codice deontologico della categoria, approvato nella seduta del 13  dicembre 2006.

Il testo ribadisce l’eliminazione del divieto di pubblicità già prevista dal vecchio codice, risalente al 1999. Tra le novità introdotte figurano l’abolizione del divieto del patto di quota lite e l’obbligo di identificazione del cliente, come previsto dalle norme sull’Antiriciclaggio. Le tariffe minime non erano più vincolanti per i ragionieri da tempo.

 

“Il nuovo codice – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei Ragionieri,  William Santorelli – è la palese dimostrazione della nostra apertura al nuovo. D’altro canto avevamo già superato il divieto di pubblicità e il rispetto obbligatorio delle tariffe minime otto anni fa, con il codice del 1999. Su queste due materie il nuovo codice è stato concepito  allo scopo di regolarle al meglio”. 

 

“Questo codice -  continua Santorelli – è una risposta costruttiva all’indagine conoscitiva avviata nei giorni scorsi dall’Antitrust sugli Ordini professionali. Ora mi auguro che il confronto parlamentare sulla riforma degli Ordini sia serio e produttivo. In sede di audizione ribadiremo il nostro fermo no all’equiparazione Ordini – Associazioni” 

 

Ecco, nel dettaglio, le principali novità introdotte dal codice.

Pubblicità

Il nuovo codice specifica i contenuti che il messaggio pubblicitario può assumere. Innanzitutto, vengono individuati una serie di principi fondamentali cui attenersi quali legalità, decenza, veridicità, integrità, correttezza, segreto professionale, sicurezza dei dati e dei sistemi.

Sono espressamente previste la possibilità di pubblicizzare il prezzo delle prestazioni e la possibilità  - che per i siti Web è addirittura un obbligo - di specificare le caratteristiche del servizio offerto tramite l’indicazione della struttura dello studio professionale, la sua composizione, l’attività professionale svolta unitamente ai curricula dei professionisti che compongono lo studio.

 

Come già nel vecchio codice, anche nel nuovo non è prevista alcuna particolare limitazione sui mezzi di diffusione. Strumenti di pubblicità “diretta” sono giornali, riviste, bollettini e periodici. Il messaggio pubblicitario può essere diffuso anche mediante “ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico”. La pubblicità “indiretta”, invece, può attuarsi mediante diffusione di elaborati attestanti il lavoro compiuto ovvero mediante partecipazione ad eventi culturali, organizzati da terzi (anche, ad esempio, trasmissioni televisive, convegni e simili), ai quali il professionista partecipi in virtù delle proprie funzioni. Il nuovo codice prevede poi l’utilizzo di internet a scopi pubblicitari, sia tramite l’invio di messaggi di posta elettronica, sia attraverso la predisposizione di un proprio sito Web oppure mediante l’inserimento di link al sito Web del Collegio di appartenenza e/o del Consiglio Nazionale ovvero ai siti Web di istituzioni, enti o società di servizi attinenti alla professione.

E’ consentita anche la pubblicità a mezzo terzi sul Web, sia mediante banner inseriti nei siti di terzi, sia attraverso iscrizione del  proprio sito a motori di ricerca e l’inserimento di Meta Tag.

 

Tariffe

Per i ragionieri commercialisti le tariffe minime non erano più vincolanti da tempo. Il nuovo codice prevede però che l’onorario non possa essere irrisorio o inadeguato e non debba ledere la dignità e il decoro della professione. La pattuizione di un compenso irrisorio o inadeguato è rilevante dal punto di vista disciplinare.

In base a quanto stabilito dal decreto-legge Bersani è stato inoltre abolito il divieto di patto di quota lite.

 

Antiriciclaggio e assicurazioni

Il codice ha poi introdotto l’obbligo di identificare il cliente, come previsto dalla normativa sull’Antiriciclaggio e ha vietato qualsiasi forma di mediazione.

Novità, infine, anche in materia di assicurazioni professionali. Al di là dei casi obbligatori già previsti dalla legge, la stipula di una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti dall’attività professionale non è più prevista come un dovere ma solo come una delle modalità (ancorché, “raccomandata”) attraverso cui il professionista può adempiere all’obbligo risarcitorio.