Nuovo codice deontologico dei Ragionieri
Santorelli: “Risposta all’Antitrust.
Ora un confronto sulla riforma degli Ordini”
Il consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti
ha ufficializzato ieri il nuovo codice deontologico della categoria,
approvato nella seduta del 13 dicembre
2006.
Il testo ribadisce l’eliminazione del divieto di
pubblicità già prevista dal vecchio codice, risalente al 1999. Tra le novità
introdotte figurano l’abolizione del divieto del patto di quota lite e
l’obbligo di identificazione del cliente, come previsto dalle norme
sull’Antiriciclaggio. Le tariffe minime non erano più vincolanti per i
ragionieri da tempo.
“Il nuovo codice – afferma il presidente del
Consiglio nazionale dei Ragionieri,
“Questo codice -
continua Santorelli – è una risposta costruttiva all’indagine
conoscitiva avviata nei giorni scorsi dall’Antitrust sugli Ordini professionali.
Ora mi auguro che il confronto parlamentare sulla riforma degli Ordini sia
serio e produttivo. In sede di audizione ribadiremo il nostro fermo no
all’equiparazione Ordini – Associazioni”
Ecco, nel dettaglio, le principali novità introdotte
dal codice.
Il nuovo codice specifica i contenuti che il messaggio pubblicitario
può assumere. Innanzitutto, vengono individuati una serie di principi
fondamentali cui attenersi quali legalità,
decenza, veridicità, integrità, correttezza,
segreto professionale, sicurezza dei
dati e dei sistemi.
Sono espressamente previste la possibilità di pubblicizzare il prezzo delle
prestazioni e la possibilità - che per i siti Web è addirittura un obbligo
- di specificare le caratteristiche del
servizio offerto tramite l’indicazione della struttura dello studio
professionale, la sua composizione, l’attività professionale svolta unitamente
ai curricula dei professionisti
che compongono lo studio.
Come già nel vecchio codice, anche nel nuovo non è
prevista alcuna particolare limitazione sui mezzi di diffusione. Strumenti di
pubblicità “diretta” sono giornali, riviste, bollettini e periodici. Il
messaggio pubblicitario può essere diffuso anche mediante “ogni altro mezzo
di comunicazione anche telematico e informatico”. La pubblicità
“indiretta”, invece, può attuarsi mediante diffusione di elaborati attestanti
il lavoro compiuto ovvero mediante partecipazione ad eventi culturali,
organizzati da terzi (anche, ad esempio, trasmissioni televisive, convegni e
simili), ai quali il professionista partecipi in virtù delle proprie funzioni.
Il nuovo codice prevede poi l’utilizzo di internet a scopi pubblicitari, sia
tramite l’invio di messaggi di posta elettronica, sia attraverso la
predisposizione di un proprio sito Web oppure mediante l’inserimento di link al
sito Web del Collegio di appartenenza e/o del Consiglio Nazionale ovvero ai
siti Web di istituzioni, enti o società di servizi attinenti alla professione.
E’ consentita anche la pubblicità a mezzo terzi sul
Web, sia mediante banner inseriti nei siti di terzi, sia attraverso iscrizione
del proprio sito a motori di ricerca e
l’inserimento di Meta Tag.
Tariffe
Per i ragionieri commercialisti le tariffe minime non
erano più vincolanti da tempo. Il nuovo codice prevede però che l’onorario non
possa essere irrisorio o inadeguato e non debba ledere la dignità e il decoro
della professione. La pattuizione di un compenso irrisorio o inadeguato è
rilevante dal punto di vista disciplinare.
In base a quanto stabilito dal decreto-legge Bersani
è stato inoltre abolito il divieto di patto di quota lite.
Antiriciclaggio
e assicurazioni
Il codice ha poi introdotto l’obbligo di identificare
il cliente, come previsto dalla normativa sull’Antiriciclaggio e ha vietato
qualsiasi forma di mediazione.
Novità, infine, anche in materia di assicurazioni professionali. Al di
là dei casi obbligatori già previsti dalla legge, la stipula di una polizza
assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti dall’attività
professionale non è più prevista come un dovere ma solo come una delle modalità
(ancorché, “raccomandata”) attraverso cui il professionista può adempiere
all’obbligo risarcitorio.