Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti

 

Anno V, n. 169
10 novembre 2006
 
TUTELA DEL RISPARMIO
 

Dal Senato parere favorevole con osservazioni
a cura di Laura Poli

Recentemente approvato dalle Commissioni riunite finanze ed attività produttive del Senato il parere relativo allo “Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262” (Atto n. 26) (s. v. “Il Legiscopio n. 163/06). Tra le osservazioni espresse si segnala, in particolare, l’introduzione del recesso unilaterale dall’incarico da parte della società di revisione, volto a garantire il rispetto del principio di indipendenza del revisore nonché la reintroduzione delle verifiche periodiche della Consob sulle società di revisione, qualificate come controlli di qualità, in linea con le previsioni della ottava direttiva di diritto societario. Per quanto riguarda le condizioni, le Commissioni hanno proposto numerose modifiche allo schema di decreto legislativo originario. In riferimento alle disposizioni concernenti il conferimento e la revoca dell’incarico di revisore contabile si segnalano le seguenti proposte:

  • modificare il periodo del mandato dei revisori stabilendo un unico periodo, non rinnovabile nell’immediato, di nove anni; - assegnare all’organo di controllo interno non la facoltà di proposta dell’incarico, bensì un parere motivato, lasciando la proposta agli organismi direttivi della società;
  • introdurre una limitazione alla responsabilità civile dell’attività di revisione ai soli casi dei comportamenti non dolosi, definendo una soglia adeguata, o in alternativa, assegnare alla Consob di fissare tale limite.

Inoltre, tra le altre condizioni espresse, si evidenziano:

  • non trasferire alla Consob il controllo per la trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni, restando alla Covip tale competenza; - tenere ferma la previsione della soglia del 40° del capitale sociale per la presentazione delle liste nelle elezioni del consiglio di amministrazione, lasciando alla Consob l’emanazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto di un regolamento per individuare una diversa soglia
  • prevedere, in materia di circolazione dei prodotti finanziari, la responsabilità per il danno provocato in capo ai soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari.
 
FISCO
 

Rimborsi IVA auto aziendali diventano certezze
a cura di Davide Persico

L’Assemblea della Camera ha confermato le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge concernente la “Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 15 settembre 2006,n. 258 recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 in materia di detraibilità dell’IVA” (A. C. 1808). Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso settembre (s. v. “Il Legiscopio” n. 163/2005), tutti i soggetti con partita IVA (imprese individuali, società di persone società di capitali, enti, professionisti ed associazioni di professionisti) possono recuperare l’IVA non detratta sulle auto aziendali presentando entro il 15 aprile un’apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate.
Tale rimborso può avvenire mediante una quantificazione forfetaria del credito stabilita da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, oppure mediante una procedura di rimborso secondo le regole del contenzioso tributario (articolo 21, D. Lgs. 594/1992) dimostrando la maggiore percentuale di effettivo utilizzo dei veicoli nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È stata inoltre prevista a regime, la possibilità di fissare una detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali in misura ridotta (eccetto per le categorie di agenti e rappresentati di commercio), che dovrà comunque ottenere il via libera dell’UE. Resta fatta salva la possibilità del contribuente di provare il diritto a una detrazione superiore. Tutti i contribuenti che non presentano l’istanza entro il 15 aprile 2007, possono far valere, in contraddittorio, il diritto ad una detrazione superiore rispetto a quella in misura percentuale.

 
BILANCI
 

In via di recepimento la direttiva 51/2003
a cura di Davide Persico

Trasmesso alle Camere, per il relativo parere, lo “schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione” (Atto 41). Lo schema di decreto modifica, tra l’altro, l’articolo 2428 del codice civile concernente la relazione sulla gestione; l’articolo 40 del D. Lgs. 127/91 in materia di bilancio consolidato e l’articolo 2409-ter e 2429 del codice civile riguardante la relazione di revisione.
In particolare:

  • il controllo contabile confluisce nella relazione di revisione: il bilancio viene sottoposto a revisione sia da parte dei sindaci sia dei revisori;
  • la relazione sulla gestione dovrà contenere una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della società nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta;
  • la relazione di revisione dovrà prevedere un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione, una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati, un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione, eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
 
   
   
   
   
   
   
   

Il Legiscopio
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Redazione:
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